Home Dipendenti
Download
È possibile compilare comodamente i documenti allo schermo e quindi stamparli. In caso di domande potete contattarci al numero +41 71 228 52 52.
- Questionario per il calcolo del massimo riscatto possibile
- Richiesta di prelievo anticipato dell’avere di vecchiaia del fondo pensione per la promozione della proprietà d’abitazioni (WEF)
- Utilizzo della prestazione d’uscita
- Dichiarazione beneficiaria per persone sole
- Dichiarazione beneficiaria/notifica dell’unione domestica per persone che convivono con un partner inconcubinato
- Dichiarazione beneficiaria/notifica dell’unione domestica per persone coniugate e persone in unione domestica registrata
- Dichiarazione relativa al pagamento in contanti a seguito di avvio di attività in proprio come occupazione principale
- Dichiarazione riguardante il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio a seguito di definitiva uscita dalla Svizzera
- Pagamento della prestazione d’uscita a seguito di esiguità
- Notifica della continuazione dell’assicurazione per gli assicurati esterni
- Notifica di mutazione - continuazione dell’assicurazione per gli assicurati esterni
- Notifica congedo non pagato
- Scheda tecnica Riscatto per pre-pensionamento
- Scheda tecnica Incentivo alla proprietà dell’abitazione con fondi della previdenza professionale
- Scheda tecnica continuazione dell’assicurazione per gli assicurati esterni
- Scheda tecnica congedo non pagato (valido dal 1° gennaio 2025)
- Scheda tecnica Congedo non pagato
- Tassi di conversione in percentuale dell'avere di vecchiaia
- Possibilità di istituire dei beneficiari per le persone sole
- Possibilità di istituire dei beneficiari per persone che convivono con un partner in concubinato (convivente)
- Possibilità di istituire dei beneficiari per le persone coniugate o le persone in unione domestica registrata
- Scheda tecnica pensione di vecchiaia o capitale di vecchiaia
- Regolamento della cassa
- Regolamento della Asga Pensionskasse Genossenschaft tramite la promozione della proprietà d’abitazioni
Certificato di previdenza
Che cos’è esattamente il «salario assicurato» e di cosa si compone il «capitale di vecchiaia previsto»? Qui trovate le risposte alle domande più importanti.
Motivi per cui i contributi e le prestazioni possono cambiare:
- Adeguamento del salario assicurato o cambiamento del grado d’occupazione
- Passaggio al successivo livello percentuale di risparmio più elevato per gli accrediti di vecchiaia (contributi di risparmio)
- Adeguamento dei contributi di rischio con l’avanzare dell’età
- Adeguamento del piano di previdenza con conseguente modifica delle prestazioni di previdenza
Entrata
L’iscrizione alla cassa pensione avviene a cura del vostro datore di lavoro. Se eravate già assicurati nel 2° pilastro prima dell’assunzione dell’attuale impiego, il vostro avere di previdenza risparmiato deve essere trasferito a noi dalla cassa pensione precedente.
Informazioni importanti
Chi può aderire a una cassa pensione?
- L’obbligo d’assicurazione inizia a decorrere dal 1º gennaio successivo al compimento del 17º anno d’età e termina al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento.
- Il vostro salario annuo AVS come dipendente è superiore a CHF 22’050.
- Il vostro rapporto di lavoro è a tempo indeterminato oppure di durata limitata superiore a tre mesi.
- Non siete già assicurati nell’ambito della previdenza professionale per un’altra attività lucrativa (principale)
Procedura
- L’iscrizione è effettuata dal datore di lavoro.
- Provvediamo a spedirvi il vostro certificato di previdenza personale. Si prega di controllare sul certificato di previdenza immediatamente dopo la sua ricezione se i dati personali e il salario annuo dichiarato sono corretti.
- Fate trasferire la vostra prestazione di libero passaggio dal vostro assicuratore precedente all’Asga. A tal fine, insieme al certificato di previdenza riceverete una polizza di versamento. Siete responsabili del trasferimento della vostra prestazione di libero passaggio dal vostro precedente assicuratore all’Asga.
Uscita
Se cambiate lavoro, avviate un’attività indipendente o interrompete temporaneamente l’attività lavorativa, uscite automaticamente dall’attuale cassa pensione. Cosa succede in questo caso al vostro avere del 2° pilastro?
Cambiate posto di lavoro.
Informazioni importanti
In assenza di una comunicazione da parte vostra, trasferiremo la vostra prestazione d’uscita, compresi gli interessi, alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi, ma non oltre due anni dalla vostra uscita.
Procedura
- Inviateci il modulo «Utilizzo della prestazione d’uscita» debitamente compilato in ogni sua parte.
- Trasferiremo il vostro avere con gli interessi maturati fino alla data di versamento.
- Riceverete una conferma di versamento scritta.
In un prossimo futuro non assumerete una nuova occupazione soggetta alla LPP.
Informazioni importanti
In assenza di una comunicazione da parte vostra, trasferiremo la vostra prestazione d’uscita, compresi gli interessi, alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi, ma non oltre due anni dalla vostra uscita.
Procedura
- Aprite un conto di libero passaggio presso una banca o sottoscrivete una polizza di libero passaggio presso un’assicurazione di vostra scelta.
- Trasferiremo il vostro avere con gli interessi maturati fino alla data di versamento.
- Riceverete una conferma di versamento scritta.
Decidete di intraprendere un’attività lucrativa indipendente e pertanto non siete più soggetti alla previdenza professionale obbligatoria.
Informazioni importanti
In assenza di una comunicazione da parte vostra, trasferiremo la vostra prestazione d’uscita, compresi gli interessi, alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi, ma non oltre due anni dalla vostra uscita.
Ora decidete come procedere per la vostra previdenza professionale:
- Vi affiliate con il vostro capitale di libero passaggio alla cassa pensione dei vostri dipendenti oppure a un istituto di previdenza della vostra associazione professionale.
- Investite il vostro avere della previdenza professionale in un conto di libero passaggio.
- Richiedete il versamento in contanti del vostro patrimonio previdenziale (possibile solo per attività lucrativa indipendente a titolo principale).
Procedura
- Ci inviate il modulo di dichiarazione riguardante il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio nonché la conferma della cassa di compensazione AVS che siete registrati come lavoratori indipendenti. Se la vostra cassa di compensazione AVS non conferma l’attività lucrativa indipendente a titolo principale, ci inviate inoltre il questionario per lavoratori indipendenti.
- Trasferiremo sul vostro conto privato il vostro avere con gli interessi maturati fino alla data di versamento.
Avete deciso di lasciare la Svizzera.
Informazioni importanti
- Se vi trasferite in uno Stato appartenente all’UE o all’AELS e siete assicurati nel rispettivo Paese per la vecchiaia, l’invalidità e il decesso in conformità al diritto applicabile, la parte obbligatoria della vostra prestazione d’uscita in Svizzera rimane in un conto di libero passaggio finché non raggiungerete l’età di pensionamento o finché non sarà possibile un versamento per altri motivi. La parte sovraobbligatoria può essere riscossa in contanti. Se non siete assicurati obbligatoriamente nel rispettivo Paese dell’UE o dell’AELS, dovete inviare ad Asga un’attestazione del Fondo di garanzia LPP. Il modulo di richiesta necessario è pubblicato sul sito del Fondo di garanzia LPP.
- Se vi trasferite in uno Stato che non appartiene all’UE né all’AELS, la prestazione d’uscita può essere riscossa interamente in contanti.
- Il versamento può avvenire solo dopo la partenza definitiva dalla Svizzera.
- In assenza di una comunicazione da parte vostra, trasferiremo la vostra prestazione d’uscita, compresi gli interessi, alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi, ma non oltre due anni dalla vostra uscita.
Procedura
- Dopo aver lasciato definitivamente la Svizzera, ci presentate il modulo per il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio debitamente compilato.
- In caso di trasferimento in uno Stato dell’UE o dell’EFTA, vi inviamo il modulo di richiesta da inoltrare al Fondo di garanzia LPP per l’accertamento dell’obbligo di assicurazione sociale. A questo proposito si prega di osservare la scheda tecnica sul pagamento in contanti della prestazione d’uscita.
- Il versamento viene eseguito non appena il Fondo di garanzia LPP avrà preso una decisione favorevole.
Determinazione dei beneficiari
La morte di una persona cara è un’esperienza difficile che può sconvolgere la vita. Al fine di arginare almeno le conseguenze finanziarie, i coniugi, le persone in unione domestica registrata e i partner in concubinato designati come beneficiari hanno diritto a una rendita per partner. In aggiunta alla rendita per partner, a seconda del piano di previdenza è possibile assicurare un’ulteriore somma in caso di decesso. Anche i riscatti volontari sono trattati di norma come capitale supplementare in caso di decesso. Per verificare se avete capitali in caso di decesso assicurati a titolo integrativo, consultate il vostro certificato di previdenza: gli importi sono riportati alle voci «Somma in caso di decesso» e «Capitale supplementare in caso di decesso».
Nella previdenza professionale i partner possono essere designati come beneficiari in modo semplificato. A tal fine, i beneficiari devono esserci notificati dalla persona assicurata quando questa è ancora in vita. Ai conviventi e a tutte le persone che dispongono di una somma assicurata in caso di decesso o di un capitale supplementare in caso di decesso raccomandiamo di riflettere sulla determinazione dei beneficiari.
Cosa occorre osservare?
Nella dichiarazione beneficiaria si stabilisce chi riceverà i capitali in caso di decesso assicurati a titolo integrativo e in che proporzione. Per permettere una maggiore flessibilità nella determinazione dei beneficiari, ora avete la possibilità di assegnare il capitale in caso di decesso in percentuale a uno specifico gruppo di persone, indipendentemente dalla relazione di coppia esistente.
Gruppo a: il coniuge o partner registrato e i figli aventi diritto alla rendita per orfani
Gruppo b: il convivente (partner in concubinato) o la persona che deve provvedere al mantenimento dei figli comuni
Gruppo c: altri figli
Gruppo d: genitori
Gruppo e: fratelli e sorelle
Il gruppo a può essere abbinato o subordinato ad altri gruppi e il capitale in caso di decesso può essere ripartito in quote all’interno di un gruppo a propria discrezione.
Perché me ne dovrebbe importare?
I conviventi fanno bene in ogni caso a riflettere sulla determinazione dei beneficiari. Nel nuovo regolamento vi sono tuttavia importanti cambiamenti da tenere presenti anche per le persone sposate e in unione domestica registrata. Infatti, il capitale in caso di decesso non spetta più automaticamente solo al coniuge/partner registrato o partner in concubinato designato come beneficiario bensì, in assenza di una dichiarazione beneficiaria, è ripartito in modo proporzionale tra detto partner e i figli aventi diritto alla rendita per orfani.
Quando dovrei compilare una (nuova) dichiarazione beneficiaria?
Una dichiarazione beneficiaria è necessaria se si desidera derogare alla nuova regola standard, vale a dire se non si desidera che eventuali coniugi e figli aventi diritto alla rendita per orfani siano beneficiari in parti uguali. Se, ad esempio, volete che vostra moglie o vostro marito riceva l’intero capitale in caso di decesso nonostante la presenza di figli aventi diritto alla rendita per orfani, occorre stabilire l’ordine dei beneficiari. Lo stesso dicasi nel caso in cui debbano essere considerati sia i figli aventi diritto alla rendita per orfani sia quelli non aventi diritto alla rendita (ad esempio di età superiore ai 25 anni o che lavorano). E, naturalmente, se convivete (concubinato) da oltre cinque anni e desiderate che il vostro convivente riceva il vostro capitale in caso di decesso. Gli esempi non sono esaustivi. La nuova regolamentazione di Asga è stata pensata per consentire di tenere in debito conto strutture familiari e relazionali anche più complesse.
Cogliete quindi l’occasione di determinare personalmente le quote di ripartizione con una dichiarazione beneficiaria. Vi consigliamo pertanto di verificare la vostra situazione personale, anche se siete sposati, vivete in unione domestica registrata o avete già presentato una dichiarazione beneficiaria. Fateci sapere chi volete designare come beneficiari. Di seguito abbiamo raccolto per voi ulteriori informazioni.
Pensionamento
Alcune persone non vedono l’ora di andare in pensione e attendono con ansia il momento in cui potranno godere di nuove libertà. Altri, invece, preferiscono rimandare il pensionamento e continuare a lavorare. Siamo lieti di assistervi nella pianificazione del vostro pensionamento.
Rendita o prelievo del capitale
La legge consente di prelevare il capitale nella misura di un quarto dell’avere di vecchiaia LPP. Tuttavia, la maggior parte delle casse pensione va oltre la legge e permette ai propri assicurati di effettuare un prelievo parziale più ingente o addirittura di prelevare l’intero importo. Anche noi diamo la possibilità ai nostri assicurati di effettuare un prelievo del capitale superiore al 25%. Chi lo desidera può prelevare fino al 100%.
Prima di prendere una decisione così importante, è essenziale conoscere le proprie esigenze finanziarie per il pensionamento. È consigliabile pertanto stilare un elenco dei costi fissi sostenuti nel corso di un anno e sommarli alla fine dello stesso. In questo modo è possibile appurare i costi correnti che dovranno essere coperti anche una volta andati in pensione. Chi trova questo metodo troppo complicato può allestire un budget oppure applicare la regola generale e calcolare dall’80% al 90% delle spese attuali.
Il vantaggio di percepire una rendita di vecchiaia consiste nel fatto che viene corrisposta a vita. In caso di decesso di una persona sposata avente diritto a una rendita, il coniuge superstite riceverà il 60% della rendita di vecchiaia attuale. Anche questa rendita viene corrisposta sotto forma di rendita vitalizia per superstiti. Le prestazioni sotto forma di rendita sono imponibili integralmente come reddito.
Il vantaggio del prelievo di capitale risiede nella flessibilità di utilizzo. La persona pensionata decide a sua discrezione quale somma desidera prelevare. In caso di morte prematura, il capitale non utilizzato confluisce inoltre nella massa ereditaria del defunto. Allo stesso tempo, occorre provvedere affinché il capitale di vecchiaia sia sufficiente qualora si abbia la fortuna di vivere a lungo. Al fine di evitare lacune di finanziamento, la persona pensionata ha la possibilità di investire il patrimonio in capitale con successo. Ma attenzione: gli attuali mercati finanziari sono molto complessi ed è difficile conseguire un rendimento sufficiente. Il versamento in capitale è tassato a un’aliquota ridotta al momento del versamento. Chi è interessato a un prelievo del capitale e vuole sapere a quanto ammonta l’onere fiscale, può calcolarlo personalmente sul sito web dell’autorità fiscale cantonale. La maggior parte dei Cantoni offre a tal fine un semplice strumento per il calcolo delle imposte.
Buono a sapersi:
se negli ultimi tre anni prima del pensionamento avete effettuato riscatti volontari, ai sensi delle disposizioni di legge (art. 79b cpv. 3 LPP) non è più possibile prelevare il capitale (nemmeno parziale).
Nella pianificazione di un pensionamento flessibile occorre osservare alcuni requisiti regolamentari e rilevanti ai fini della LPP e AVS. La legge definisce in modo diverso il margine temporale per la riscossione della rendita di vecchiaia nel quadro dell’AVS e nell’ambito della previdenza professionale (LPP). Ad esempio, la rendita AVS può essere riscossa anticipatamente, ovvero due anni o un anno prima dell’età ordinaria di pensionamento (dall’età di 62 anni per le donne in transizione generazionale e dall’età di 63 anni per gli uomini). Nella LPP il prepensionamento è possibile già a partire dai 58 anni.
La riscossione della rendita può essere invece rinviata fino a un massimo di 5 anni oltre l’età ordinaria di pensionamento, ovvero fino al 70º anno di età sia nell’AVS che nella previdenza professionale. Asga ha recepito le condizioni quadro temporali – dai 58 ai 70 anni – nel regolamento della cassa. In questo modo consentiamo ai nostri assicurati anche a livello regolamentare di pianificare il pensionamento in modo flessibile.
Per eventuali domande sul pensionamento siamo a vostra completa disposizione. Contattate l’ufficio Asga più vicino a voi.
Uomini
Tasso di conversione per l’avere di vecchiaia | ||
Pensionamento all’età di riferimento (65 anni) | 2024 | a partire dal 2025 |
Tasso di conversione determinante | 5,40 % | 5,20 % |
Pensionamento anticipato
Per il calcolo si parte dal tasso di conversione all’età di riferimento (65 anni) dell’anno di pensionamento effettivo. Successivamente, il tasso di conversione viene ridotto come segue:
Età | Riduzione all’anno |
58 – 65 | – 0,15 % |
Pensionamento posticipato
In caso di pensionamento posticipato, il tasso di conversione viene calcolato in base all’anno in cui è stata raggiunta l’età di riferimento (65 anni). Successivamente, il tasso di conversione viene aumentato in base all’età di pensionamento effettiva come mostrato di seguito:
Età | Aumento all’anno |
65 – 67 | + 0,15 % |
68 – 70 | + 0,20 % |
Donne
Pensionamento all’età di riferimento | ||
Anno di nascita | Età di riferimento | Tasso di conversione determinante |
1960 | 64 | 5,2500 % |
1961 | 64 + 3 mesi | 5,0875 % |
1962 | 64 + 6 mesi | 5,1250 % |
1963 | 64 + 9 mesi | 5,1625 % |
1964 e successivi | 65 | 5,2000 % |
Pensionamento anticipato
In caso di pensionamento effettivo nel 2024, per il calcolo del tasso di conversione si parte dal valore all’età di 64 anni (5,25 %). In caso di pensionamento effettivo a partire dal 2025, per il calcolo del tasso di conversione si parte dal valore all’età di 65 anni (5,20 %). Successivamente, il tasso di conversione viene ridotto come segue:
Età | Riduzione all’anno |
58 – Età di riferimento | – 0,15 % |
Pensionamento posticipato
In caso di pensionamento posticipato, il tasso di conversione viene calcolato in base all’anno in cui è stata raggiunta l’età di 65 anni (tasso di conversione del 5,20 %). Per le donne nate nel 1960 o prima, continua a valere l’età di 64 anni. Successivamente, il tasso di conversione viene aumentato in base all’età di pensionamento effettiva come mostrato di seguito:
Età | Aumento all’anno |
68 – 70 | + 0,20 % |
Età di riferimento – 67 | + 0,15 % |
Riscatto
Con un riscatto volontario potete compensare gli anni di contribuzione mancanti o le lacune previdenziali dovute ad aumenti salariali. Oltre a un buon tasso d’interesse a lungo termine, beneficiate di prestazioni di vecchiaia più elevate al momento del pensionamento nonché di risparmi fiscali.
Un riscatto può essere effettuato a condizione che vi sia una lacuna di copertura. L’importo di riscatto possibile provvisoriamente è indicato sul certificato di previdenza, nella riga «Riscatto massimo possibile».
Informazioni importanti
- Se pensate di andare in pensione entro i prossimi anni e state considerando un prelievo di capitale o un prelievo parziale di capitale, dovete osservare il termine di attesa di tre anni dopo il riscatto volontario. A tal fine vi consigliamo di rivolgervi all’autorità fiscale competente.
- Per le persone che si sono trasferite in Svizzera dall’estero e non sono ancora mai state affiliate a una cassa pensione in Svizzera, nei primi cinque anni l’importo di riscatto annuo non può superare il 20% del salario assicurato.
Procedura
- Mandateci il questionario per il calcolo del riscatto massimo possibile debitamente compilato a hc.agsa@etrehcisrev o per posta.
- Calcoliamo per voi il vostro potenziale di riscatto effettivo e vi inviamo il relativo calcolo assieme alla polizza di versamento.
- Decidete voi stessi se e quanto versare rispetto al vostro potenziale di riscatto esistente.
- Dopo aver effettuato il versamento, riceverete un nuovo certificato di previdenza.
- All’inizio dell’anno successivo riceverete un certificato fiscale per il vostro versamento.
Avete esaurito il vostro potenziale di riscatto, ma intendete anticipare il pensionamento. Il vostro obiettivo è di percepire una rendita di importo pari a quello che vi spetterebbe in caso di pensionamento ordinario. Un riscatto per il pensionamento anticipato permette di colmare le lacune nelle prestazioni derivanti da un prepensionamento. Tuttavia, un riscatto di questo tipo non è sempre possibile. La nostra scheda tecnica spiega in quali casi è possibile effettuare tale riscatto e cosa bisogna osservare al proposito.
Informazioni importanti
Se pensate di andare in pensione entro i prossimi anni e state considerando un prelievo di capitale o un prelievo parziale di capitale, dovete osservare il termine di attesa di tre anni dopo il riscatto volontario. A tal fine vi consigliamo di rivolgervi all’autorità fiscale competente.
Procedura
- Mandateci il questionario per il calcolo del riscatto massimo possibile debitamente compilato a hc.agsa@etrehcisrev o per posta e contestualmente ci comunicate per quando è previsto il vostro prepensionamento.
- Calcoliamo per voi il vostro potenziale di riscatto effettivo e vi inviamo il relativo calcolo assieme alla polizza di versamento.
- Decidete voi stessi se e quanto versare rispetto al vostro potenziale di riscatto esistente.
- Dopo aver effettuato il versamento, riceverete un nuovo certificato di previdenza.
- All’inizio dell’anno successivo riceverete un certificato fiscale per il vostro versamento.
Promozione della proprietà d’abitazioni
La legge federale sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, entrata in vigore il 1º gennaio 1995, consente agli assicurati di utilizzare i fondi della cassa pensione per l’acquisto di proprietà d’abitazioni fino a tre anni prima del raggiungimento dell’età di pensionamento.
A seguito del prelievo anticipato, le prestazioni previdenziali di vecchiaia, invalidità e decesso vengono ridotte. È compito degli assicurati chiarire se le prestazioni assicurative ridotte, unitamente ai costi ridotti per la proprietà d’abitazione, siano sufficienti a mantenere un adeguato tenore di vita. La perdita della protezione dei rischi invalidità e decesso può essere compensata stipulando un’assicurazione complementare presso una compagnia d’assicurazioni.
L’ammontare del capitale disponibile corrisponde fino all’età di 50 anni all’avere di vecchiaia al 31 dicembre dell’anno precedente e alla prestazione di libero passaggio apportata durante l’anno in corso. Se la persona assicurata ha più di 50 anni ha diritto al massimo alla prestazione di libero passaggio che avrebbe ricevuto all’età di 50 anni oppure la metà dell’attuale prestazione di libero passaggio, qualora tale importo dovesse essere superiore.
Informazioni importanti
I fondi della cassa pensione possono essere prelevati per gli scopi seguenti:
- Per la costruzione o l’acquisto di proprietà d’abitazione, a condizione che la persona assicurata ci abiterà in modo permanente. Sono comprese le case unifamiliari o gli appartamenti, ma non le case di vacanza o le seconde case.
- Per l’acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o partecipazioni simili, se l’abitazione co-finanziata è destinata a uso proprio.
- Per l’ammortamento di ipoteche sulla proprietà d’abitazione a uso proprio
- Per il rinnovamento o la ristrutturazione della proprietà d’abitazione a uso proprio
- I riscatti degli ultimi 3 anni non possono essere prelevati sotto forma di capitale.
Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni tenendo conto dell’importo minimo di CHF 20’000, al più tardi tre anni prima del pensionamento ordinario.
Notifichiamo il prelievo anticipato direttamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Gli assicurati hanno l’obbligo di rimborsarci il prelievo anticipato in caso di vendita o locazione a terzi della proprietà abitativa.
Procedura
- Inviateci il modulo di richiesta con tutti i documenti necessari.
- Dopo la verifica della vostra richiesta, in caso di decisione favorevole riceverete un contratto e una restrizione del diritto d’alienazione (in caso di proprietà abitativa in Svizzera) da firmare. Asga addebita una tassa di CHF 400.
- Una volta effettuato il versamento, Asga farà iscrivere nel registro fondiario una restrizione del diritto d’alienazione sul vostro immobile (in caso di proprietà abitativa in Svizzera).
Per l’acquisto di proprietà d’abitazioni, la persona assicurata può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo fino all’ammontare della prestazione di libero passaggio. La protezione previdenziale non viene intaccata dalla costituzione in pegno, a meno che non debba essere eseguita una realizzazione del pegno. Parimenti, la costituzione in pegno non comporta alcun obbligo fiscale, tranne nel caso di un’eventuale realizzazione del pegno.
L’ammontare del capitale disponibile corrisponde fino all’età di 50 anni all’avere di vecchiaia al 31 dicembre dell’anno precedente e alla prestazione di libero passaggio apportata durante l’anno in corso. Se la persona assicurata ha più di 50 anni ha diritto al massimo alla prestazione di libero passaggio che avrebbe ricevuto all’età di 50 anni oppure la metà dell’attuale prestazione di libero passaggio, qualora tale importo dovesse essere superiore.
Informazioni importanti
I fondi della cassa pensione possono essere costituiti in pegno per gli scopi seguenti:
Per la costruzione o l’acquisto di proprietà d’abitazione, a condizione che la persona assicurata ci abiterà in modo permanente. Sono comprese le case unifamiliari o gli appartamenti, ma non le case di vacanza o le seconde case.
Procedura
- Inviateci i seguenti documenti: contratto di pegno della banca, contratto di compravendita o estratto del registro fondiario.
- Vi addebitiamo una tassa di CHF 200.
- Confermiamo l’iscrizione della costituzione in pegno alla banca di finanziamento.
Ha intenzione di effettuare un rimborso totale o parziale del suo prelievo anticipato PPA? A tal proposito la invitiamo a contattarci.
Continuazione facoltativa dell’assicurazione
Se venite licenziati dal vostro datore di lavoro dopo il compimento del 58º anno d’età, ora potete richiedere la continuazione dell’assicurazione su base volontaria. I vantaggi? Rimanete protetti contro i rischi di decesso e invalidità, all’occorrenza potete versare ulteriori contributi di risparmio incrementando così il vostro capitale di vecchiaia e beneficiate di interessi mediamente più elevati.
In quanto assicurati avete la possibilità di mantenere almeno l’assicurazione di rischio (invalidità e decesso) e, a titolo aggiuntivo, anche la previdenza di vecchiaia (processo di risparmio). Tutti i contributi (contributi del dipendente e del datore di lavoro) saranno completamente a vostro carico in qualità di assicurati. I contributi si compongono come segue:
- Contributo di rischio
- Costi amministrativi
- Contributo di risparmio (in caso di continuazione della previdenza di vecchiaia)
- Eventuali contributi di risanamento ai sensi dell’art. 50, n. 3., del regolamento della cassa (solo contributi del dipendente)
Per ottenere una panoramica dei costi annuali vi invitiamo a consultare il certificato di previdenza attuale. I relativi importi sono elencati nelle rubriche Contributo di rischio, Contributo di risparmio e Costi amministrativi.
L’essenziale in breve
- In caso di perdita del posto di lavoro dopo i 58 anni, dal 1º gennaio 2021 è possibile rimanere assicurati su base volontaria presso la cassa pensione mantenendo le stesse prestazioni di previdenza.
- Gli assicurati hanno un maggiore margine di manovra nella pianificazione della loro previdenza e, al raggiungimento dell’età di pensionamento, possono percepire il capitale di vecchiaia anche sotto forma di rendita.
- La continuazione facoltativa dell’assicurazione può essere disdetta in qualsiasi momento e termina al più tardi al raggiungimento dell’età di pensionamento o all’assunzione di un nuovo impiego.
- I contributi devono essere finanziati interamente dall’assicurato su base volontaria.
Congedo non retribuito
Durante un congedo non retribuito, la copertura assicurativa garantita dalla cassa pensione non continua automaticamente. Tuttavia, vi è anche la possibilità di mantenere in tutto o in parte la copertura assicurativa.
La copertura assicurativa rimane in essere con la medesima portata. I contributi di risparmio così come i contributi di rischio rimangono invariati.
Informazioni importanti
- Prima dell’inizio del congedo non retribuito, il vostro datore di lavoro deve notificarci la relativa durata.
- I contributi vengono addebitati integralmente al datore di lavoro e questi ne regolerà la ripartizione direttamente con voi.
- Se i contributi non sono pagati entro i termini o non vengono pagati affatto, la prosecuzione della copertura assicurativa non può essere garantita.
Procedura
- Il vostro datore di lavoro ci notifica per iscritto la durata del vostro congedo non retribuito.
- Ne prendiamo nota ma non inviamo ulteriori documenti al riguardo, poiché la copertura assicurativa e i contributi rimangono invariati.
I contributi di risparmio vengono sospesi per la durata del congedo non retribuito e solo l’assicurazione di rischio rimane in essere con la medesima portata.
Informazioni importanti
- Prima dell’inizio del congedo non retribuito, il vostro datore di lavoro deve notificarci la relativa durata.
- I contributi (contributo di rischio e costi amministrativi) vengono addebitati integralmente al datore di lavoro e questi ne regolerà la ripartizione direttamente con voi.
- Se i contributi non sono pagati entro i termini o non vengono pagati affatto, la prosecuzione della copertura assicurativa non può essere garantita.
Procedura
- Il vostro datore di lavoro ci notifica per iscritto la durata del vostro congedo non retribuito.
- Il vostro datore di lavoro riceve un elenco delle prestazioni e dei contributi insieme al certificato di previdenza e provvede a inoltrarvi i documenti in busta chiusa.
Se fino all’inizio del congedo la persona assicurata non ha scelto alcuna variante per la continuazione, l’assicurazione viene sospesa a partire dall’inizio del congedo fino al termine dello stesso.
Si consiglia di stipulare un’assicurazione convenzionale LAINF per la durata del congedo non retribuito.
Procedura
Il datore di lavoro notifica l’uscita prima del congedo non pagato.
Il datore di lavoro notifica il rientro dopo la fine del congedo non pagato.
Date di versamento delle rendite
In quale giorno del mese vengono versate le rendite? Qui trovate un riepilogo delle date di versamento delle rendite di vecchiaia, d’invalidità e per superstiti. I versamenti sono effettuati in anticipo.
In caso di domande su certificato di previdenza, versamenti, riscatti, prelievi anticipati ecc.
Altre informazioni interessanti
AsgaOnline: come gestire la LPP nella vostra azienda in modo pratico e semplice
Datori di lavoro
Una cooperativa per convinzione
Asga, Datori di lavoro
AsgaOnline: come gestire la LPP nella vostra azienda in modo pratico e semplice
Datori di lavoro
Una cooperativa per convinzione
Asga, Datori di lavoro
AsgaOnline: come gestire la LPP nella vostra azienda in modo pratico e semplice
Datori di lavoro
A vostra disposizione.
hc.agsa@etrehcisrev
In caso di domande su certificato di previdenza, versamenti, riscatti, prelievi anticipati ecc.